Contributo funzionamento ARERA 2022: scadenza per il pagamento

contributo-funzionamento-arera-2022-scadenzaEcco la scadenza per il pagamento del contributo di funzionamento ARERA 2022 per il servizio rifiuti, dovuto dai soggetti operanti nei settori regolati.


Il contributo di funzionamento è l’importo che i soggetti operanti nei settori regolati sono tenuti a versare a favore dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la copertura dei propri costi di funzionamento.

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, comprese le società di diritto estero.

L’ARERA, con un comunicato del 2/11/2022, ha pertanto chiarito le modalità di versamento del contributo, che non riguarda tutti i Comuni, come evidenziato nelle istruzioni tecniche allegate alla determinazione n. 85 del 27/10/2022.

Ecco tutti i dettagli.

Contributo funzionamento ARERA 2022: scadenza per il pagamento

Il termine per effettuare il pagamento del contributo ARERA per il servizio rifiuti, fissato per l’anno 2022 è il prossimo 30 novembre.

Il contributo è dovuto nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 (risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio), mentre la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

In caso di operazioni societarie (quali ad es. fusioni, acquisizioni, cessione attività, etc.), come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (ad esempio fiscale) il pagamento e relativi obblighi informativi del contributo sono trasferiti al soggetto che subentra nei diritti e negli obblighi esistenti in capo all’azienda/attività trasferita.

Come riportato nel Manuale dell’Anagrafica Operatori nel settore dei rifiuti urbani sono invece esonerati dall’obbligo di iscrizione all’”Anagrafica operatori” e conseguentemente dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

  • svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
  • svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Documenti utili

Qui di seguito i documenti messi a disposizione dall’ARERA: