TARI ridotta se il servizio non è svolto in maniera regolare

tari-ridotta-servizio-non-regolareUna recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i cittadini hanno diritto al pagamento della TARI ridotta se il servizio non risulta svolto in modo regolare.


Lo sostiene la pronuncia 5433/2023: nello specifico la decisione si sofferma sulle cosiddette “riduzioni tecniche“, vale a dire quelle previste in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

La sentenza si occupa di dare risposta a un soggetto che aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento dedicati alla tassa rifiuti dovuta, a quanto segnalato, anche in mancanza di un adeguato sistema di gestione della raccolta.

Ecco quali sono stati i principi di diritto enunciati dai giudici.

TARI ridotta se il servizio non è svolto in maniera regolare

La Cassazione ribadisce che il cittadino che non fruisce a proprio beneficio di un servizio pubblico quale quello della raccolta dei propri rifiuti ha diritto a degli “sconti” sul tributo.

Si tratta infatti di quelle “riduzioni tecniche” cui si faceva riferimento all’inizio dell’articolo: queste infatti regolano le situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti.

L’agevolazione deve essere pertanto garantita a priori, anche senza una espressa previsione indicata all’interno del regolamento comunale.

Infatti per ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti non bisogna dimostrare di aver subito un effettivo danno o di aver dovuto tenere le finestre chiuse a causa dei cattivi odori; né bisogna munirsi di fotografie che ritraggono i cumuli di immondizia. L’unico “onere” in capo al cittadini è quello di dimostrare i presupposti normativi per la riduzione del tributo.

In ogni caso se il comune non riesce a garantire il corretto e regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa, è sempre responsabile, al di là delle cause che hanno determinato il disservizio.

In quali casi si può beneficiare della riduzione della TARI?

Facendo un riepilogo completo sui vari casi in cui si può beneficiare dell’agevolazione, si ricorda che, per legge, le riduzioni obbligatorie previste sono le seguenti:

  • riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento
  • riduzione della TARI nella misura massima del 20% per
    • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
    • effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento
    • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente
  • riduzione della tassa rifiuti nella misura massima del 40% per le zone in cui non è effettuata la raccolta. Il comune può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Ulteriori riduzioni previste dai regolamenti comunali

Il comune ha, inoltre, facoltà di introdurre con proprio regolamento:

  • esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario, come ad esempio:
    • abitazioni con unico occupante;
    • abitazioni e locali per uso stagionale;
    • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
    • fabbricati rurali ad uso abitativo;
    • attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
  • esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall’ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze. In questi casi il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo.

Il testo completo della sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.